Art. 10.
(Stabilimenti utilizzatori).

      1. Ai fini della presente legge è considerato stabilimento utilizzatore qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in procedure.
      2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero della salute, presentando i documenti di cui all'Allegato 3 annesso alla presente legge.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve obbligatoriamente indicare il responsabile dello stabilimento utilizzatore e il medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
      4. Ai fini di cui al comma 2 il Ministero della salute accerta:

          a) che gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle specie di animali stabulate e alle procedure che vi saranno effettuate;

          b) che le strutture per gli animali geneticamente modificati garantiscano contenimenti adeguati ed efficienti atti a prevenire un rilascio accidentale nell'ambiente;

          c) che le qualifiche e le competenze del responsabile dello stabilimento, del medico veterinario responsabile e del personale addetto allo stabilimento utilizzatore e alla cura e al benessere degli animali soddisfino le condizioni previste dall'articolo 9;

 

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          d) che, in base alla tipologia della struttura, delle procedure e al numero degli animali e delle specie alloggiati sia presente un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura.

      5. Il Ministero della salute, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, istituisce un elenco informatico degli stabilimenti utilizzatori autorizzati sul territorio nazionale.
      6. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore deve indicare in un apposito archivio informatico:

          a) la data di arrivo degli animali nello stabilimento;

          b) la provenienza degli animali;

          c) la specie, il ceppo, il numero, il sesso e la data di nascita o l'età di ogni animale o lotto di animali, nonché le loro condizioni di salute;

          d) il codice del lotto o gli eventuali codici di identificazione individuali degli animali;

          e) l'ubicazione dell'alloggiamento degli animali;

          f) le date di inizio e di termine della procedura per gli animali effettivamente utilizzati, con l'indicazione del responsabile della procedura;

          g) gli animali deceduti o soppressi con l'indicazione della data di morte;

          h) le specie e il numero di animali destinati al reinserimento, con l'indicazione dell'istituzione affidataria e la data di uscita dallo stabilimento utilizzatore;

           i) le specie e il numero di animali ceduti ad altri stabilimenti.

      7. Gli animali geneticamente modificati devono essere opportunamente identificati secondo i criteri stabiliti al comma 6.

 

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      8. Gli stabilimenti utilizzatori possono ricevere animali esclusivamente dagli stabilimenti di allevamento o di fornitura autorizzati o da insediamenti zootecnici regolarmente registrati presso le ASL competenti per territorio.
      9. Gli animali allevati per finalità correlate al progetto possono essere ceduti ad un altro stabilimento utilizzatore soltanto a titolo gratuito.
      10. Ai fini del comma 9 è possibile importare animali da stabilimenti utilizzatori riconosciuti e autorizzati nel Paese di origine.
      11. Qualora i casi previsti dai commi 9 e 10 riguardino animali geneticamente modificati, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero della salute, specificando il destinatario, le finalità della cessione, il numero e le specie di animali ceduti.
      12. Le spese relative ai controlli necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal presente articolo sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione stessa.